Art. 1

In vigore dal 9 apr 1891
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la domanda per la costituzione dell'asilo infantile Regina Margherita di Roddi d'Alba (Cuneo) in ente giuridico; Visto il testamento 22 maggio 1884, con cui il cavaliere Luigi Bollano legava al detto asilo la somma di lire duemila; Viste le deliberazioni 10 agosto e 5 ottobre 1890 del consiglio comunale di Roddi, il quale stabiliva un assegno continuativo di lire 200 annue a favore dell'asilo stesso; Visto il voto favorevole della giunta provinciale amministrativa di Cuneo; Viste le leggi 5 giugno 1850, n. 1037 e 17 luglio 1890, n. 6972; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'asilo infantile Regina Margherita in Roddi (Cuneo) è eretto in corpo morale ed è autorizzato ad accettare il legato disposto in suo favore dal signor Luigi Bollano con testamento 22 maggio 1884. L'amministrazione stessa sarà tenuta, nel più breve termine possibile, a presentare per l'approvazione il relativo schema di statuto organico. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° marzo 1891. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1891. Reg. 178. Atti del Governo a f. 77. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli L. Ferraris. G. Nicotera.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-03-01;93#art-1

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Art. 1 Che erige in ente morale l'asilo infantile Regina Margherita in Roddi d'Alba (Cuneo) e l'autorizza ad accettare il legato disposto in suo favore dal signor Luigi Bollano. — Testo vigente | Portale Normativo