Art. 1

In vigore dal 7 mar 1891
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Magliano d'Alba in data 29 giugno 1890 e quella del Consiglio comunale di Castellinaldo in data 8 giugno 1890; Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale di Cuneo in data 17 settembre 1890; Veduta la legge 1° marzo 1886 e quella comunale e provinciale vigente; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. I confini territoriali tra i comuni di Magliano d'Alba e di Castellinaldo sono quelli risultanti dalla pianta topografica firmata dal geometra Raimondo Giuseppe, la quale sarà d'ordine Nostro munita del Visto del Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 febbraio 1891. UMBERTO. Crispi. Visto, il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;56#art-1

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Art. 1 Che stabilisce i confini territoriali tra i comuni di Magliano d'Alba e di Castellinaldo. — Testo vigente | Portale Normativo