Art. 1

In vigore dal 26 feb 1891
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la domanda della società mandamentale per il tiro a segno nazionale di Orvieto, in provincia di Perugia, diretta ad ottenere che sia dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione del campo di tiro; Ritenuto che è regolare il seguito procedimento e che nessuna opposizione insorse contro la fatta domanda; Che l'opera proposta riveste i caratteri di pubblica utilità in base alla legge 8 luglio 1883, n. 1522 e che è stata approvata dall'autorità militare; Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione del campo di tiro a segno nazionale della società mandamentale di Orvieto, in provincia di Perugia, giusta il progetto e tipo 15 aprile 1890 dell'ingegnere Mengarelli, visto, d'ordine Nostro, dal predetto ministro. È assegnato il termine di un anno a decorrere da oggi per compiere le espropriazioni ed opere occorrenti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 22 gennaio 1891. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 2 febbraio 1891. Reg. 177. Atti del Governo a f. 139. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. G. Finali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-01-22;27#art-1

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Art. 1 Che dichiara opera di pubblica utilita' la costruzione del campo di tiro a segno nazionale della societa' mandamentale di Orvieto (Perugia). — Testo vigente | Portale Normativo