Art. 1
In vigore dal 26 feb 1891
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la domanda della società mandamentale per il tiro a segno nazionale di Orvieto, in provincia di Perugia, diretta ad ottenere che sia dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione del campo di tiro;
Ritenuto che è regolare il seguito procedimento e che nessuna opposizione insorse contro la fatta domanda;
Che l'opera proposta riveste i caratteri di pubblica utilità in base alla legge 8 luglio 1883, n. 1522 e che è stata approvata dall'autorità militare;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione del campo di tiro a segno nazionale della società mandamentale di Orvieto, in provincia di Perugia, giusta il progetto e tipo 15 aprile 1890 dell'ingegnere Mengarelli, visto, d'ordine Nostro, dal predetto ministro.
È assegnato il termine di un anno a decorrere da oggi per compiere le espropriazioni ed opere occorrenti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 22 gennaio 1891.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 2 febbraio 1891.
Reg. 177. Atti del Governo a f. 139. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
G. Finali.
Storico versioni
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