Art. 2
In vigore dal 9 apr 1891
Il nuovo ente giuridico medesimo è autorizzato ad accettare le donazioni disposte coi testamenti 3 giugno 1854 e 23 dicembre 1861, dianzi accennati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-01-04;91#art-2