Art. 2

In vigore dal 9 apr 1891
Il nuovo ente giuridico medesimo è autorizzato ad accettare le donazioni disposte coi testamenti 3 giugno 1854 e 23 dicembre 1861, dianzi accennati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-01-04;91#art-2

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