Art. 1

In vigore dal 28 gen 1891
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la domanda del comune di Minori in provincia di Salerno, diretta ad ottenere che sia dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di una palestra ginnastica da annettersi alle scuole elementari di quel comune e di un locale per impiantarvi una scuola festiva di arti e mestieri, giusta il progetto 20 gennaio 1883 dell'ingegnere Bellotti; Ritenuto che è regolare il seguito procedimento e che nessuna opposizione venne prodotta contro la fatta domanda e che l'opera proposta è manifestamente di pubblica utilità inquantochè si tratta dell'incremento della istruzione pubblica; Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di una palestra ginnastica da annettersi alle scuole elementari del comune di Minori in provincia di Salerno e di un edificio per la scuola festiva di arti e mestieri nel comune medesimo, giusta il progetto 20 gennaio 1883 dell'ingegnere Bellotti e relativo tipo, visto d'ordine Nostro dal ministro predetto. Le espropriazioni ed i lavori dovranno compiersi nel termine di anni tre a decorrere da oggi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 dicembre 1890. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 5 gennaio 1891. Reg. 177 Atti del Governo a f. 61. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. G. Finali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-12-25;4057#art-1

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Art. 1 Che dichiara opera di pubblica utilita' la costruzione di una palestra ginnastica da annettersi alle scuole elementari del comune di Minori (Salerno) e di un edificio per la scuola festiva di arti e mestieri nel comune suddetto. — Testo vigente | Portale Normativo