Art. 1

In vigore dal 27 gen 1891
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il testamento 9 agosto 1883, col quale il parroco don Salvatore Aprea dispose delle sue sostanze pel mantenimento dell'orfanotrofio della Famiglia di Maria, da lui fondato nel comune di San Giovanni a Teduccio in provincia di Napoli; Vista la domanda presentata dal sindaco di detto comune per ottenere l'autorizzazione ad accettare quella eredità per conto del municipio che nel detto testamento viene chiamato erede proprietario dei beni immobili compresi nella eredità stessa con l'obbligo di cui sopra; Visti gli atti dai quali risulta che la sostanza lasciata dal defunto Aprea è di lire 23,287.03, delle quali lire 20,600 rappresentano il valore degli immobili, e che mercè tale disposizione testamentaria il pio luogo viene posto in grado di provvedere normalmente al proprio scopo; Vista la deliberazione 16 settembre decorso della giunta provinciale amministrativa di Napoli; Viste le leggi 5 giugno 1850, n. 1037 e 3 agosto 1862, n. 753; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'orfanotrofio fondato in San Giovanni a Teduccio dal sacerdote Salvatore Aprea è costituito in ente morale e per esso il municipio di San Giovanni a Teduccio viene autorizzato ad accettare il lascito di cui sopra. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 dicembre 1890. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 5 gennaio 1891. Reg. 177. Atti del Governo a f. 56. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. Crispi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-12-11;4053#art-1

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Art. 1 Che costituisce in ente morale l'orfanotrofio fondato in San Giovanni a Teduccio dal sacerdote Aprea e autorizza quel municipio ad accettare il lascito disposto dal testatore. — Testo vigente | Portale Normativo