Art. 1
In vigore dal 18 gen 1891
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la deliberazione 8 marzo 1890 del consiglio comunale della città di Mantova, con la quale si è proposto di associare all'istituto provinciale Garibaldi per la protezione dei fanciulli le congeneri pie istituzioni Riformatorio maschile cittadino Dario Tassoni; Scuola d'arti e mestieri Codogni-Micheli; Scuola d'arti e mestieri Zecca-Codogni, sotto l' unica denominazione di Istituto provinciale Garibaldi per la protezione dei fanciulli, ed unite opere pie Tassoni, Codogni e Zecca-Codogni, mantenendo però ciascuna di esse distinta la propria personalità giuridica, e separati i rispettivi patrimoni, bilanci e statuti;
Visti gli atti di fondazione delle pie istituzioni suddette e quelli concernenti il giuridico riconoscimento di esse in corpi morali;
Visto lo statuto organico presentato per l'amministrazione dei pii istituti riuniti in data 10 agosto 1890;
Viste le deliberazioni 14 agosto 1890 del consiglio comunale di Mantova e 18 settembre del consiglio provinciale, le decisioni della giunta provinciale amministrativa 10 aprile e 13 novembre 1890, e la deliberazione 10 agosto dello stesso anno dell'assemblea generale dei soci dell'istituto provinciale Garibaldi per la protezione dei fanciulli;
Veduta la legge 3 agosto 1862, n. 753;
Avuto il parere favorevole del consiglio di Stato;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È autorizzato colle riserve e condizioni suaccennate la riunione dei pii istituti, Riformatorio maschile Dario Tassoni, Scuola d'arti e mestieri Codogni-Micheli, Scuola di arti e mestieri Zecca-Codogni, all'Istituto provinciale Garibaldi per la protezione dei fanciulli, sotto la unica denominazione di «Istituto provinciale Garibaldi per la protezione dei fanciulli ed unite opere pie Tassoni-Codogni e Zecca-Codogni».
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-12-11;4038#art-1