Art. 2 Che applica al carteggio di pubblico servizio, spedito con regolare contrassegno da tutti gli uffici governativi, compresi nella tabella approvata con R. decreto del 5 novembre 1876, n. 3489 (serie 3ª), la facilitazione accordata col capoverso dell'art. 1 della legge 12 giugno 1890, n. 6889 (Serie 3ª). — Testo vigente | Portale Normativo