Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-30;7302#art-2

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Art. 2 Che applica al carteggio di pubblico servizio, spedito con regolare contrassegno da tutti gli uffici governativi, compresi nella tabella approvata con R. decreto del 5 novembre 1876, n. 3489 (serie 3ª), la facilitazione accordata col capoverso dell'art. 1 della legge 12 giugno 1890, n. 6889 (Serie 3ª). — Testo vigente | Portale Normativo