Art. 2
In vigore dal 18 gen 1891
Per compiere gli atti dell'espropriazione e per eseguire i conseguenti lavori, viene accordato un termine di anni due, da computarsi dalla data del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 1890.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 23 dicembre 1890.
Reg. 177. Atti del Governo a f. 11. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
P. Boselli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-21;4037#art-2