Art. 1

In vigore dal 25 dic 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la domanda presentata dal presidente della congregazione di carità di Bagnolo Piemonte per ottenere l'erezione in ente morale di quell'asile infantile e l'autorizzazione ad esso necessaria per l'acquisto di uno stabile adatto al suo impianto; Visti gli atti, dai quali risulta che il detto asilo dispone di mezzi sufficienti al regolare adempimento del suo scopo; Viste le deliberazioni prese dalla congregazione di carità relativamente al detto acquisto che fu convenuto per conto dell'asilo in lire 14,750; Viste le corrispondenti deliberazioni della giunta provinciale amministrativa di Cuneo; Viste le leggi 5 giugno 1850, n. 1037 e 3 agosto 1862, n. 753; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'asilo infantile di Bagnolo Piemonte è eretto in ente morale ed è autorizzato a procedere all'acquisto di cui sopra. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 novembre 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 2 dicembre 1890. Reg. 176. Atti del Governo a f. 162. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-21;4011#art-1

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Art. 1 Che erige in ente morale l'asilo infantile in Bagnolo Piemonte e lo autorizza ad acquistare uno stabile adatto al suo impianto. — Testo vigente | Portale Normativo