Art. 1
In vigore dal 25 dic 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la domanda presentata dal presidente della congregazione di carità di Bagnolo Piemonte per ottenere l'erezione in ente morale di quell'asile infantile e l'autorizzazione ad esso necessaria per l'acquisto di uno stabile adatto al suo impianto;
Visti gli atti, dai quali risulta che il detto asilo dispone di mezzi sufficienti al regolare adempimento del suo scopo;
Viste le deliberazioni prese dalla congregazione di carità relativamente al detto acquisto che fu convenuto per conto dell'asilo in lire 14,750;
Viste le corrispondenti deliberazioni della giunta provinciale amministrativa di Cuneo;
Viste le leggi 5 giugno 1850, n. 1037 e 3 agosto 1862, n. 753;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
L'asilo infantile di Bagnolo Piemonte è eretto in ente morale ed è autorizzato a procedere all'acquisto di cui sopra.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 2 dicembre 1890.
Reg. 176. Atti del Governo a f. 162. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. CRISPI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-21;4011#art-1