Art. 3

In vigore dal 7 gen 1891
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Villa Basilica e di Pescia, a cui si procederà in base alle liste elettorali informate giusta le prescrizioni della legge, le attuali Rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 novembre 1890. UMBERTO. Crispi. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-19;7307#art-3

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Art. 3 Che aggrega al comune di Pescia quelle frazioni del comune di Villa Basilica. — Testo vigente | Portale Normativo