Art. 2
In vigore dal 30 dic 1890
Fino alla costituzione del nuovo Consiglio comunale di Pieve di Cairo, a cui si procederà in base alle liste elettorali riformate giusta le prescrizioni della legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 13 novembre 1890.
UMBERTO.
Crispi.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-13;7286#art-2