Art. 1

In vigore dal 10 gen 1891
UMBERTO I. per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di Cavallermaggiore in data 31 maggio 1890 e di Brà in data 20 settembre 1890, riguardanti una rettifica di territorio tra detti comuni, mediante permuta; Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale di Cuneo in data 7 luglio 1890; Veduti gli altri atti relativi; Veduta la legge 1 marzo 1886, n. 368 sulla perequazione fondiaria, ed il relativo regolamento 22 agosto 1889; Veduta la legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, n. 5921 (testo unico); Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. I confini giurisdizionali tra i comuni di Cavallermaggiore e di Brà sono quelli indicati nella pianta topografica in data 16 giugno 1890 dai signori Traversa, Rippa, Tabasso e Ponget, che sarà, d'ordine Nostro, munita di visto dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 10 novembre 1890. UMBERTO. Crispi. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-10;7316#art-1

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Art. 1 Che stabilisce i confini giurisdizionali tra i comuni di Cavallermaggiore e di Bra'. — Testo vigente | Portale Normativo