Art. 1

In vigore dal 31 dic 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA. Vista la istanza della commissione dell'asilo infantile di Maleo diretta a conseguire la erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto organico dell'asilo stesso, nonché l'autorizzazione ad accettare il legato a favore dell'istituto disposto dal fu sacerdote Cavagnari Carlo con testamento olografo del 27 aprile 1887, nei rogiti del notaio Anelli Antonio; Visto il testamento stesso, e gli altri atti a corredo della istanza, dai quali risulta che il legato disposto offre un valore di lire 8,487.30; Visto l'elenco delle offerte perpetue e temporanee a favore dell'asilo; Visto lo statuto organico presentato; Viste le decisioni della giunta provinciale amministrativa di Milano 3 luglio e 9 ottobre corrente anno; Viste le leggi 3 agosto 1862, n. 753 e 5 giugno 1850. n. 1037; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'asilo infantile di Maleo è eretto in ente morale ed è approvato il relativo statuto organico in data 25 settembre 1890, composto di 28 articoli, che sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro proponente. L'amministrazione dell'asilo è autorizzata ad accettare il legato suddetto disposto dal fu Carlo Cavagnari. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 10 novembre 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 13 dicembre 1890. Reg. 176. Atti del Governo a f. 169. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-10;4014#art-1

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Art. 1 Che erige in ente morale l'asilo infantile in Maleo (Milano), l'autorizza ad accettare il legato Cavagnari e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo