Art. 1
In vigore dal 25 nov 1890
UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Veduta la domanda del comune di Forcabobolina per la sua aggregazione alla Sezione elettorale di Chieti;
Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);
Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;
Ritenuto che il comune di Forcabobolina ha 94 elettori politici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Forcabobolina è aggregato alla Sezione elettorale di Chieti del 1° Collegio di Chieti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 7 novembre 1890.
UMBERTO.
Crispi.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-07;7197#art-1