Art. 1

In vigore dal 25 nov 1890
UMBERTO I. per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Veduta la domanda del comune di Forcabobolina per la sua aggregazione alla Sezione elettorale di Chieti; Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª); Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882; Ritenuto che il comune di Forcabobolina ha 94 elettori politici; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Forcabobolina è aggregato alla Sezione elettorale di Chieti del 1° Collegio di Chieti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 7 novembre 1890. UMBERTO. Crispi. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-07;7197#art-1

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Art. 1 Che aggrega il comune di Forcabobolina alla Sezione elettorale di Chieti. — Testo vigente | Portale Normativo