Art. 1
In vigore dal 18 gen 1891
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la domanda avanzata dal regio commissario per le antichità e belle arti della Sicilia, affinché fosse iniziato il procedimento per l'espropriazione forzata di un terreno di proprietà del signor Giuseppe Floresta di Taormina, in prossimità del teatro antico di Taormina;
Considerando che furono adempiute le formalità prescritte dagli articoli 4 e 5 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Considerando essere sommo interesse dell'arte e dell'archeologia, che il sopradetto fondo, che è prossimo ai ruderi dell'antico teatro e comprende altri preziosi avanzi dello stesso, sia in proprietà dello Stato;
Visti gli articoli 83 e 84 della legge sopra specificata;
Sentito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È dichiarata di pubblica utilità a favore dell'amministrazione dello Stato l'espropriazione della zona di terreno situata a tergo della scena del teatro antico di Taormina della superficie di mq. 399, 42 e di proprietà del signor Giuseppe Floresta.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 4 novembre 1890.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 23 dicembre 1890.
Reg. 177. Atti del Governo a f. 10. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
P. Boselli.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-11-04;4036#art-1