Art. 1
In vigore dal 7 dic 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la domanda presentata dal presidente della società protettrice dei fanciulli abbandonati e maltrattati in Bologna per ottenere l'erezione della società stessa in ente morale e l'approvazione del relativo statuto organico deliberato in assemblea generale dei soci;
Visto il detto statuto organico;
Visti gli altri atti, dai quali risulta che la società coi redditi di cui dispone è in grado di esercitare fin da ora la sua azione benefica;
Vista la deliberazione 15 gennaio decorso, con la quale la giunta provinciale amministrativa di Bologna ha espresso avviso favorevole all'esaudimento della detta domanda;
Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La società protettrice dei fanciulli abbandonati e maltrattati in Bologna è eretta in ente morale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-26;3981#art-1