Art. 1

In vigore dal 6 dic 1890
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di Bra in data 29 maggio 1889, e di Pocapaglia in data 2 giugno 1889, riguardante una rettifica di territorio tra i detti comuni, mediante pennuta; Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale di Cuneo in data 7 luglio 1890; Veduti gli atti relativi; Veduta la legge 1° marzo 1886, n. 368, sulla perequazione fondiaria, ed il relativo regolamento 22 agosto 1887; Veduta la legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, n. 5921 (testo unico); Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. I confini giurisdizionali tra i comuni di Bra e di Poca-paglia sono quelli indicati nella pianta topografica firmata in data 11 febbraio 1890 dai signori M. Marcellino e Traversa Giulio, geometri, che sarà, d'ordine Nostro, munita di visto dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 25 ottobre 1890. UMBERTO. Crispi. Visto, il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-25;7248#art-1

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Art. 1 Che stabilisce i confini giurisdizionali tra i comuni di Bra e di Pocapaglia (Cuneo) in base alla pianta topografica firmata in data 11 febbraio 1890. — Testo vigente | Portale Normativo