Art. 2

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-23;4063#art-2

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Art. 2 Che erige in ente morale la pia Opera Anna Teixeira de Mattos in Venezia, autorizza quel municipio ad accettare il capitale di lire 5,000 offerto dal cav. Giuseppe Enrico Teixeira de Mattos e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo