Art. 1
In vigore dal 30 nov 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la deliberazione 10 maggio decorso, con la quale il consiglio comunale di Milano propose di modificare gli statuti degli orfanotrofi e luoghi pii annessi di quella città, nel senso di togliere la restrizione che esclude dal godimento della beneficenza gli abitanti del circondario esterno, detto dei Corpi Santi; essendo questo stato aggregato all'antica città;
Vista la deliberazione 30 maggio decorso, con la quale il consiglio degli orfanotrofi e luoghi pii annessi determinò di modificare, in conformità al voto espresso dalla rappresentanza municipale, gli statuti dei due orfanotrofi maschili e femminili e del pio albergo Trivulzio eliminando la clausola restrittiva dell'attuale circoscrizione;
Visti i detti statuti organici;
Vista la corrispondente deliberazione della giunta provinciale amministrativa di Milano;
Vista la domanda fatta per ottenere la Nostra autorizzazione alla proposta riforma;
Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753;
Avuto il parere favorevole dal consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvata la riforma statutaria di cui sopra.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 14 ottobre 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 2 novembre 1890.
Reg. 176. Atti del Governo a f. 38. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. CRISPI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-14;3972#art-1