Art. 1

In vigore dal 30 nov 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la deliberazione 10 maggio decorso, con la quale il consiglio comunale di Milano propose di modificare gli statuti degli orfanotrofi e luoghi pii annessi di quella città, nel senso di togliere la restrizione che esclude dal godimento della beneficenza gli abitanti del circondario esterno, detto dei Corpi Santi; essendo questo stato aggregato all'antica città; Vista la deliberazione 30 maggio decorso, con la quale il consiglio degli orfanotrofi e luoghi pii annessi determinò di modificare, in conformità al voto espresso dalla rappresentanza municipale, gli statuti dei due orfanotrofi maschili e femminili e del pio albergo Trivulzio eliminando la clausola restrittiva dell'attuale circoscrizione; Visti i detti statuti organici; Vista la corrispondente deliberazione della giunta provinciale amministrativa di Milano; Vista la domanda fatta per ottenere la Nostra autorizzazione alla proposta riforma; Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753; Avuto il parere favorevole dal consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvata la riforma statutaria di cui sopra. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 14 ottobre 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 2 novembre 1890. Reg. 176. Atti del Governo a f. 38. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-14;3972#art-1

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Art. 1 Che approva la riforma degli statuti degli orfanotrofi e luoghi annessi di Milano. — Testo vigente | Portale Normativo