Art. 1
In vigore dal 21 nov 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione 19 dicembre 1889, del consiglio comunale di Pico, con la quale si è stabilito di applicare nel triennio 1890-92 la tassa sul bestiame, in base alla tariffa inserita nel regolamento del comune, ed eccedente, per alcune specie, il massimo fissato dal regolamento della provincia;
Veduta la deliberazione 7 agosto 1890 della giunta provinciale amministrativa di Caserta, che approva quella succitata del comune di Pico;
Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Veduto l'art. 4 del detto regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro del tesoro, ed. interim delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune di Pico di applicare nel triennio 1890-92 la tassa sul bestiame, in base alla tariffa del 30 settembre 1889, inserita nel regolamento del comune medesimo, in quanto eccede, per alcune specie, il massimo rispettivamente stabilito dal regolamento della provincia di Caserta.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 14 ottobre 1890.
UMBERTO.
Registrato allei Corte dei conti addì 23 ottobre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 231 Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
G. GIOLITTI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-14;3960#art-1