Art. 1

In vigore dal 20 nov 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la deliberazione in data 22 marzo 1890 del consiglio comunale di Pizzocorno, con la quale si è stabilito il reparto della tassa di famiglia, da applicarsi dal corrente anno, con la riduzione del minimo da due lire ad una; Veduta la deliberazione 19 agosto successivo della giunta provinciale amministrativa di Pavia, che approva la detta riduzione; Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; Veduto l'art. 3 del regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Pavia; Udito il parere del consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi al comune sia limitata al quinquennio 1890-94; Sulla proposta del Nostro ministro del tesoro, ad interim delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Pizzocorno di applicare nel quinquennio 1890-94 la tassa di famiglia col minimo di una lira. Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 14 ottobre 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 23 ottobre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 230. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. G. GIOLITTI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-14;3959#art-1

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Art. 1 Concernente l'applicazione della tassa di famiglia nel comune di Pizzocorno. — Testo vigente | Portale Normativo