Art. 1
In vigore dal 20 nov 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la deliberazione in data 22 marzo 1890 del consiglio comunale di Pizzocorno, con la quale si è stabilito il reparto della tassa di famiglia, da applicarsi dal corrente anno, con la riduzione del minimo da due lire ad una;
Veduta la deliberazione 19 agosto successivo della giunta provinciale amministrativa di Pavia, che approva la detta riduzione;
Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Veduto l'art. 3 del regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Pavia;
Udito il parere del consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi al comune sia limitata al quinquennio 1890-94;
Sulla proposta del Nostro ministro del tesoro, ad interim delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune di Pizzocorno di applicare nel quinquennio 1890-94 la tassa di famiglia col minimo di una lira.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 14 ottobre 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 23 ottobre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 230. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
G. GIOLITTI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-14;3959#art-1