Art. 1

In vigore dal 20 nov 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la deliberazione in data 27 aprile 1890 del consiglio comunale di Giove, con la quale si è stabilita la tariffa della tassa sul bestiame in eccedenza, per quasi tutte le specie, del massimo fissato dal regolamento della provincia dell'Umbria; Veduta la deliberazione del 7 agosto successivo della giunta provinciale amministrativa di Perugia, che approva quella succitata del comune di Giove; Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; Veduto l'art. 3 del detto regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro del tesoro, ed interim delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Giove di applicare nel 1890, alle sottoindicate specie di bestiame la seguente tassa: Buoi, vacche e tori L. 10, per ogni capo; vitelli L. 9; cavalli e muli L. 8; porci, non compresi i poppanti, L. 4,75; asini sopra i due anni L. 4,50; capre, non comprese le poppanti, L. 1,30; lanuti, non compresi i poppanti, L. 1,05. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 13 ottobre 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 23 ottobre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 238. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. G. GIOLITTI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-13;3958#art-1

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Art. 1 Concernente l'applicazione della tassa sul bestiame nel comune di Giove. — Testo vigente | Portale Normativo