Art. 1
In vigore dal 20 nov 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione in data 27 aprile 1890 del consiglio comunale di Giove, con la quale si è stabilita la tariffa della tassa sul bestiame in eccedenza, per quasi tutte le specie, del massimo fissato dal regolamento della provincia dell'Umbria;
Veduta la deliberazione del 7 agosto successivo della giunta provinciale amministrativa di Perugia, che approva quella succitata del comune di Giove;
Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Veduto l'art. 3 del detto regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro del tesoro, ed interim delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune di Giove di applicare nel 1890, alle sottoindicate specie di bestiame la seguente tassa:
Buoi, vacche e tori L. 10, per ogni capo; vitelli L. 9; cavalli e muli L. 8; porci, non compresi i poppanti, L. 4,75; asini sopra i due anni L. 4,50; capre, non comprese le poppanti, L. 1,30; lanuti, non compresi i poppanti, L. 1,05.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 13 ottobre 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 23 ottobre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 238. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
G. GIOLITTI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-13;3958#art-1