Art. 1

In vigore dal 19 nov 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la deliberazione 29 giugno 1890 del consiglio comunale di Sardara, con la quale ha stabilita la tassa di 40 centesimi per ogni capo del bestiame minuto, eccedente il massimo fissato, per detto bestiame, dal regolamento della provincia; Veduta la deliberazione 8 agosto successivo della giunta provinciale amministrativa di Cagliari, che approva quella succitata del comune di Sardara; Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; Veduto l'art. 7 del detto regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pel tesoro, ed interim per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Sardara di applicare nel triennio 1890-92 la tassa di centesimi quaranta (cent. 40) per ogni capo del bestiame minuto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 13 ottobre 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 23 ottobre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 236. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. G. GIOLITTI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-13;3956#art-1

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Art. 1 Concernente l'applicazione della tassa sul bestiame nel comune di Sardara. — Testo vigente | Portale Normativo