Art. 1

In vigore dal 18 ott 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la deliberazione in data 4 agosto 1889, del consiglio comunale di Montedoro, con la quale si domanda l'autorizzazione di eccedere per i cavalli, i muli e i somari, il massimo della tassa rispettivamente stabilita per i detti animali, dal regolamento della provincia; Veduta la deliberazione del 24 luglio 1890, della giunta provinciale amministrativa di Caltanissetta, che approva quella succitata del comune di Montedoro; Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513; Veduto l'art. 2 del detto regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pel tesoro ed interim per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Montedoro di applicare nel 1890 per ogni capo delle sottoindicate specie di bestiame, la seguente tassa: Mulo o mula, cavallo o cavalla lire cinque (L. 5), somaro o somara lire due e centesimi cinquanta (L. 2,50). Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 13 ottobre 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 23 ottobre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 235. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. G. GIOLITTI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-13;3955#art-1

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Art. 1 Concernente l'applicazione della tassa sul bestiame nel comune di Montedoro. — Testo vigente | Portale Normativo