Art. 1
In vigore dal 18 ott 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione in data 4 agosto 1889, del consiglio comunale di Montedoro, con la quale si domanda l'autorizzazione di eccedere per i cavalli, i muli e i somari, il massimo della tassa rispettivamente stabilita per i detti animali, dal regolamento della provincia;
Veduta la deliberazione del 24 luglio 1890, della giunta provinciale amministrativa di Caltanissetta, che approva quella succitata del comune di Montedoro;
Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513;
Veduto l'art. 2 del detto regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pel tesoro ed interim per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune di Montedoro di applicare nel 1890 per ogni capo delle sottoindicate specie di bestiame, la seguente tassa:
Mulo o mula, cavallo o cavalla lire cinque (L. 5), somaro o somara lire due e centesimi cinquanta (L. 2,50).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 13 ottobre 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 23 ottobre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 235. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
G. GIOLITTI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-13;3955#art-1