Art. 1
In vigore dal 18 nov 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la deliberazione del 30 giugno 1890, del consiglio comunale di Casatisma, con la quale si è stabilito il reparto della tassa di famiglia, riducendo pel minimo e superando pel massimo i limiti fissati dal regolamento della provincia;
Veduta la deliberazione 15 luglio successivo della giunta provinciale amministrativa di Pavia, che approva quella succitata del comune di Casatisma;
Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Veduto l'art. 3° del detto regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro del tesoro, ed interim delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune di Casatisma di applicare nel 1890 la tassa di famiglia col massimo di lire quaranta (L. 40), e col minimo di lire una (L. 1).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 13 ottobre 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 23 ottobre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 234. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
G. GIOLITTI.
Storico versioni
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