Art. 1

In vigore dal 18 nov 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la deliberazione del 30 giugno 1890, del consiglio comunale di Casatisma, con la quale si è stabilito il reparto della tassa di famiglia, riducendo pel minimo e superando pel massimo i limiti fissati dal regolamento della provincia; Veduta la deliberazione 15 luglio successivo della giunta provinciale amministrativa di Pavia, che approva quella succitata del comune di Casatisma; Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; Veduto l'art. 3° del detto regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro del tesoro, ed interim delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Casatisma di applicare nel 1890 la tassa di famiglia col massimo di lire quaranta (L. 40), e col minimo di lire una (L. 1). Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 13 ottobre 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 23 ottobre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 234. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. G. GIOLITTI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-13;3954#art-1

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Art. 1 Concernente l'applicazione della tassa di famiglia nel comune di Casatisma. — Testo vigente | Portale Normativo