Art. 1

In vigore dal 18 nov 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la deliberazione del 16 dicembre 1889 del consiglio comunale di Minucciano, con la quale, per effetto del reparto ivi stabilito, il massimo della tassa di famiglia è stato elevato a lire 50, e cioè in misura eccedente il limite normale fissato dal regolamento della provincia di Massa Carrara; Veduta la deliberazione 1° agosto 1890, della giunta provinciale amministrativa di Massa, che approva quella succitata del comune di Minucciano; Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; Veduto l'art. 3 del detto regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pel tesoro ad interim per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Minucciano di applicare nel 1890 la tassa di famiglia col massimo di lire cinquanta (L. 50). Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 13 ottobre 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 23 ottobre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 233. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. G. GIOLITTI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-13;3953#art-1

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Art. 1 Concernente l'applicazione della tassa di famiglia nel comune di Minucciano. — Testo vigente | Portale Normativo