Art. 1
In vigore dal 18 nov 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione del 30 giugno 1890 del consiglio comunale di Borgo S. Donnino, con la quale si è stabilito di applicare la tassa di famiglia col massimo di L. 200, eccedente il limite normale fissato dal regolamento della provincia;
Veduta la deliberazione 27 agosto successivo della giunta provinciale amministrativa di Parma, che approva quella succitata del comune di Borgo S. Donnino, limitatamente però al solo anno in corso;
Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Veduto l'art. 2 del detto regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pel tesoro ed interim per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune di Borgo S. Donnino di applicare nel 1890, la tassa di famiglia col massimo di lire duecento (L. 200).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 13 ottobre 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 23 ottobre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 232. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
G. GIOLITTI.
Storico versioni
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