Art. 1

In vigore dal 27 gen 1891
UMBERTO I. per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di Racconigi e Caramagna in data 5 e 14 maggio 1889, riguardanti una rettifica di territorio tra i detti comuni, mediante permuta; Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale di Cuneo in data 27 gennaio 1890; Veduti gli altri atti relativi; Veduta la legge 1 marzo 1886, sulla perequazione fondiaria, n. 368 e il relativo regolamento 22 agosto 1887; Veduta la legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, n. 5921 (testo unico); Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. I confini giurisdizionali tra i comuni di Racconigi e di Caramagna sono quelli indicati nella pianta topografica firmata in data 28 agosto 1890 da G. Carlo Testa, che sarà, d'ordino Nostro, munita di visto dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 10 ottobre 1890. UMBERTO. Crispi. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-10;7349#art-1

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Art. 1 Che stabilisce che i confini giurisdizionali tra i comuni di Racconigi e di Caramagna. — Testo vigente | Portale Normativo