Art. 1
In vigore dal 29 nov 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta l'istanza del vescovo di Adria diretta ad ottenere il riconoscimento giuridico del nuovo ente «Patronato-scuola De Silvestri per le fanciulle povere» da istituirsi in Rovigo con la sostanza ereditaria all'uopo disposta dal cardinale Pietro conte De Silvestri con testamento del 14 settembre 1871;
Ritenuto che il nuovo ente potrà disporre dell'annua rendita di lire 1,520.70
Veduto lo statuto organico della predetta fondazione;
Veduta la deliberazione in proposito emessa dalla giunta provinciale amministrativa di Rovigo;
Vedute le leggi 5 giugno 1850 e 3 agosto 1862;
Udito l'avviso del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
È eretto in ente morale il «Patronato-scuola De Silvestri per le fanciulle povere» in Rovigo, con facoltà di accettare la sostanza all'uopo disposta dal cardinale De Silvestri col succitato testamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-07;3966#art-1