Art. 1

In vigore dal 18 nov 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la domanda presentata dal parroco della chiesa di Santa Maria di Tutti i Santi di Napoli per ottenere l'erezione in ente morale del legato disposto dal fu Natale Fresa con testamento pubblico del 25 agosto 1879 per l'annuale distribuzione di lire 425 a titolo di doti maritali a quattro donzelle povere ed oneste, nate e domiciliate nella parrocchia medesima; nonché per l'autorizzazione ad accettare i beni costituenti il legato e per l'approvazione del relativo statuto organico; Veduti i suddetti testamento e statuto, nonché la convenzione 1° gennaio 1882 relativa all'assegno di alcuni beni stabili da parte degli eredi Fresa a soddisfazione del legato in parola; Vedute le deliberazioni in proposito emesse dall'autorità tutoria; Vedute le leggi 5 giugno 1850 e 3 agosto 1862; Sentito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il pio lascito disposto dal fu Natale Fresa è costituito in ente morale, con facoltà di accettare i beni stabili assegnati dagli eredi del fondatore a soddisfazione del legato medesimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-07;3951#art-1

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