Art. 4

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-27;7152#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Che autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a ritirare ed annullare, tenendone vivi i numeri d'iscrizione diversi titoli redimibili stati presentati per la conversione in rendita consolidata 5%. — Testo vigente | Portale Normativo