Art. 1

In vigore dal 1 nov 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il testamento pubblico 7 maggio 1881 del fu Pietro Fassino, col quale questi dispone che il reddito del patrimonio da lui lasciato, del valore di lire 15,772, debba impiegarsi a favore di giovani poveri che volessero avviarsi al sacerdozio, od, in mancanza di questi, a beneficio dei poveri del comune di Piobesi Torinese; Veduta la domanda della congregazione di carità di detto comune, amministratrice del lascito, per ottenere che sia eretto in ente morale ed autorizzata ad accettare la eredità che ne costituisce la dotazione; Veduto lo statuto organico proposto per tale opera pia; Veduta la deliberazione favorevole della giunta provinciale amministrativa di Torino; Veduta la legge e relativo regolamento sulle opere pie; Sentito il consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'opera pia come sopra istituita dal fu Pietro Fassino nel comune di Piobesi Torinese è eretta in corpo morale da amministrarsi dalla locale congregazione di carità, ed è autorizzata ad accettare la eredità che ne costituisce la dotazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-22;3942#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo