Art. 1
In vigore dal 31 ott 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la domanda presentata dall'amministrazione dell'asilo infantile Regina Margherita in Torino, per ottenere l'erezione di questa opera pia in ente morale e l'approvazione del relativo statuto organico;
Visto il detto statuto organico;
Visti i testamenti 4 febbraio 1888 e 24 maggio 1889 coi quali sono stati rispettivamente disposti dal signor Olivetti Felice e dalla signora Caterina Andreis vedova De Michelis due legati di lire 500 e di lire 20,000 a favore di detto istituto;
Visti gli altri atti dai quali risulta che esso dispone in complesso di mezzi sufficienti pel suo regolare funzionamento;
Vista la deliberazione 12 giugno decorso della giunta provinciale amministrativa di Torino;
Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo infantile Regina Margherita nella borgata Madonna del Pilone in Torino, è eretto in ente morale, ed è autorizzato ad accettare i due legati di cui sopra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-22;3941#art-1