Art. 1
In vigore dal 29 ott 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione 19. giugno 1890 del consiglio comunale di Resuttano, con la quale si è stabilita la tariffa della tassa sul bestiame da applicarsi nel triennio 1890-92, eccedente, per alcune specie, il massimo fissato dal regolamento della provincia;
Veduta la deliberazione 24 luglio successivo della giunta provinciale amministrativa di Caltanissetta, che approva quella succitata del comune di Resuttano;
Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Veduto l'art. 2 del detto regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune di Resuttano di applicare nel triennio 1890-92, alle sotto indicate specie di bestiame, la seguente tassa:
Per ogni cavallo e cavalla, mulo e mula L. 6
Per ogni somaro e somara....... » 3
e per le capre e le pecore centesimi quaranta per ogni capo delle medesime.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze, addì 22 settembre 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 2 ottobre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 185. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
G. GIOLITTI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-22;3937#art-1