Art. 1
In vigore dal 28 ott 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 29 marzo 1888, che approva la tariffa della tassa sul bestiame da applicarsi nel comune di Camporotondo Etneo durante il triennio 1888-90;
Veduta la deliberazione in data 23 marzo 1890 di quel consiglio comunale, con cui si è stabilito di mantenere pel triennio 1891-93 la tassa medesima, eccedente, per quasi tutte le specie, il massimo fissato nel regolamento della provincia;
Veduta la deliberazione 16 aprile successivo della giunta provinciale amministrativa di Catania, che approva quella succitata del comune di Camporotondo Etneo;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune di Camporotondo Etneo di mantenere nel triennio 1891-93 la tariffa per la tassa sul bestiame, autorizzata pel precedente triennio col citato regio decreto, ed eccedente, per quasi tutte le specie, il massimo fissato dal regolamento della provincia.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze, addì 22 settembre 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 2 ottobre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 183. Tarizzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
G. GIOLITTI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-22;3935#art-1