Art. 1

In vigore dal 28 ott 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la deliberazione in data 25 maggio 1890 del consiglio comunale di Parenti, con la quale si è stabilito di raddoppiare, nell'applicazione della tassa sul bestiame, il massimo rispettivamente fissato dal regolamento provinciale della Calabria Citeriore; Veduta la deliberazione 2 luglio successivo della giunta provinciale amministrativa di Cosenza, che approva quella succitata del comune di Parenti; Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; Veduto l'art. 3 del detto regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione per l'eccedenza del massimo della tassa può concedersi al comune per tre anni; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Parenti di applicare nel triennio 1890-92 la tassa sul bestiame, in base alla tariffa deliberata il 25 maggio 1890, per effetto della quale viene raddoppiato, per ciascuna delle specie indicate nella tariffa medesima, il massimo fissato, rispettivamente, dal regolamento della provincia. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze, addì 22 settembre 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 2 ottobre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 181. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. G. GIOLITTI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-22;3933#art-1

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Art. 1 Concernente l'applicazione della tassa sul bestiame nel comune di Parenti. — Testo vigente | Portale Normativo