Art. 1
In vigore dal 30 ott 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la domanda dell'amministrazione dell'opera pia elemosiniera fondata a benefizio dei poveri della parrocchia di S. Benigno in Cuneo dal fu sacerdote Giovanni Battista Musso con testamento 19 agosto 1886, per la costituzione dell'opera pia stessa in ente morale e per l'autorizzazione ad accettare l'immobile consistente in un molino denominato «Menona» del valore di lire 8,500, legato dal fondatore dell'opera pia in dotazione della medesima;
Visto lo statuto organico dell'opera pia stessa;
Visto il voto della giunta provinciale amministrativa;
Viste le leggi 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare per parte dei corpi morali, e quella del 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
L'opera pia elemosiniera come sopra fondata dal fu sacerdote Giovanni Battista Musso a benefizio dei poveri della parrocchia di S.
Benigno in Cuneo è costituita in ente morale ed è autorizzata ad accettare l'immobile che ne costituisce la dotazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-17;3940#art-1