Art. 1

In vigore dal 30 ott 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la domanda dell'amministrazione dell'opera pia elemosiniera fondata a benefizio dei poveri della parrocchia di S. Benigno in Cuneo dal fu sacerdote Giovanni Battista Musso con testamento 19 agosto 1886, per la costituzione dell'opera pia stessa in ente morale e per l'autorizzazione ad accettare l'immobile consistente in un molino denominato «Menona» del valore di lire 8,500, legato dal fondatore dell'opera pia in dotazione della medesima; Visto lo statuto organico dell'opera pia stessa; Visto il voto della giunta provinciale amministrativa; Viste le leggi 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare per parte dei corpi morali, e quella del 3 agosto 1862 sulle opere pie; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'opera pia elemosiniera come sopra fondata dal fu sacerdote Giovanni Battista Musso a benefizio dei poveri della parrocchia di S. Benigno in Cuneo è costituita in ente morale ed è autorizzata ad accettare l'immobile che ne costituisce la dotazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-17;3940#art-1

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