Art. 1
In vigore dal 28 ott 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione in data 14 giugno 1890 del consiglio comunale di Caltanissetta, con la quale si è adottata la tariffa della tassa sul bestiame da applicarsi nell' anno in corso eccedente, per quasi tutte le specie, il massimo rispettivamente fissato dal regolamento della provincia;
Veduta la deliberazione del 2 luglio successivo della giunta provinciale amministrativa di Caltanissetta, che approva quella succitata del comune capoluogo;
Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Veduto l'art. 2 del detto regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune di Caltanissetta di applicare nel 1890 alle sottoindicate specie di bestiame la seguente tassa:
Ai cavalli e alle cavalle di lusso, lire 12 per ogni capo; agli altri cavalli e ai muli, lire 8; ai bovini, lire 5; ai suini, lire 3; alle capre e alle pecore, centesimi quaranta.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservando e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 16 settembre 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Carte dei conti addì 1° ottobre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f.177. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
G. GIOLITTI.
Storico versioni
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