Art. 1

In vigore dal 28 ott 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la deliberazione in data 14 giugno 1890 del consiglio comunale di Caltanissetta, con la quale si è adottata la tariffa della tassa sul bestiame da applicarsi nell' anno in corso eccedente, per quasi tutte le specie, il massimo rispettivamente fissato dal regolamento della provincia; Veduta la deliberazione del 2 luglio successivo della giunta provinciale amministrativa di Caltanissetta, che approva quella succitata del comune capoluogo; Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; Veduto l'art. 2 del detto regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Caltanissetta di applicare nel 1890 alle sottoindicate specie di bestiame la seguente tassa: Ai cavalli e alle cavalle di lusso, lire 12 per ogni capo; agli altri cavalli e ai muli, lire 8; ai bovini, lire 5; ai suini, lire 3; alle capre e alle pecore, centesimi quaranta. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservando e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 16 settembre 1890. UMBERTO. Registrato alla Carte dei conti addì 1° ottobre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f.177. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. G. GIOLITTI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-16;3932#art-1

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Art. 1 Concernente l'applicazione della tassa sul bestiame nel comune di Caltanissetta. — Testo vigente | Portale Normativo