Art. 1

In vigore dal 28 ott 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il Nostro decreto 18 agosto 1888, col quale si accordò al comune di Ancona di applicare nel biennio 1889-90 la tassa di famiglia col massimo di lire 1,000; Veduta la deliberazione 2 maggio 1890 di quel consiglio comunale, con cui si è confermato il detto massimo per un altro biennio; Veduta la deliberazione 28 stesso maggio della giunta provinciale amministrativa di Ancona, che approva quella succitata del comune capoluogo; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà, al comune di Ancona di mantenere nel biennio 1891-92 la tassa di famiglia col massimo di lire mille (L. 1,000). Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 16 settembre 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 1° ottobre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 176. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. G. GIOLITTI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-16;3931#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Concernente il mantenimento della tassa di famiglia nel comune di Ancona. — Testo vigente | Portale Normativo