Art. 1
In vigore dal 28 ott 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 18 agosto 1888, col quale si accordò al comune di Ancona di applicare nel biennio 1889-90 la tassa di famiglia col massimo di lire 1,000;
Veduta la deliberazione 2 maggio 1890 di quel consiglio comunale, con cui si è confermato il detto massimo per un altro biennio;
Veduta la deliberazione 28 stesso maggio della giunta provinciale amministrativa di Ancona, che approva quella succitata del comune capoluogo;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà, al comune di Ancona di mantenere nel biennio 1891-92 la tassa di famiglia col massimo di lire mille (L. 1,000).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 16 settembre 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 1° ottobre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 176. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
G. GIOLITTI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-16;3931#art-1