Art. 1

In vigore dal 24 ott 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la deliberazione in data 20 aprile 1890 del consiglio comunale di Alia, con la quale, in esecuzione di ordinanza dell'autorità tutoria, ha fissato in lire 300 il massimo della tassa di famiglia ripartendola in 29 classi, eccedendo così, sia pel numero delle categorie, come per la misura dell'imposta, i limiti stabiliti dal regolamento della provincia; Veduta la deliberazione 27 agosto 1890 della giunta provinciale amministrativa di Palermo, che approva quella succitata del comune di Alia; Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; Veduti gli articoli 4 e 6 del detto regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Alia di applicare nel 1890 la tassa di famiglia col massimo di lire trecento (L. 300) e di ripartirla in ventinove classi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 16 settembre 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 30 settembre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 172. Fumagalli. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. G. GIOLITTI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-16;3929#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo