Art. 2

In vigore dal 21 ott 1890
Non tenuto conto del reclamo della congregazione di carità, è approvato lo statuto organico della cassa suddetta, in data 30 aprile 1890, composto di diciotto articoli, e con le seguenti modificazioni: Sostituire all'articolo 7, alle parole «approvati dalla deputazione provinciale» «le altre» «dalla giunta provinciale amministrativa»; all'articolo 13 le parole «terzo grado» con le altre «quarto grado» ed all'articolo 17 le parole «aggio al tesoriere» con le altre stipendio del tesoriere» in armonia al precedente articolo 7. Il detto statuto organico, sarà, d'ordine Nostro, visto e sottoscritto dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 6 settembre 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 26 settembre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 158. Fumagalli. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-06;3925#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Che trasforma il monte frumentario di Castelmauro in una cassa di prestanze agrarie e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo