Art. 1
In vigore dal 19 ott 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la domanda della deputazione dell'opera pia istituita dai fratelli Luigi e Giovanni Casini in Palazzolo, frazione del Comune di Monte San Savino, con atto tra vivi del 5 gennaio 1839, per ottenere il riconoscimento giuridico della predetta fondazione;
Ritenuto che la stessa ha per iscopo opere di beneficenza privata e pubblica e di culto e che alle spese occorrenti devesi provvedere coll'annua rendita di lire 2,058 costituita sopra alcuni stabili di proprietà dei fondatori;
Veduta la deliberazione in proposito emessa dalla giunta provinciale amministrativa di Arezzo;
Vedute le leggi 3 agosto 1862, n. 753 e 5 giugno 1850, n. 1037;
Udito l'avviso del consiglio di Stato;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
La fondazione istituita dai fratelli Luigi e Giovanni Casini, con atto del 5 gennaio 1839, in Palazzolo, frazione del comune di Monte San Savino è eretta in ente morale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 6 settembre 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 26 settembre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 163. Fumagalli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. CRISPI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-06;3924#art-1