Art. 1

In vigore dal 19 ott 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la domanda della deputazione dell'opera pia istituita dai fratelli Luigi e Giovanni Casini in Palazzolo, frazione del Comune di Monte San Savino, con atto tra vivi del 5 gennaio 1839, per ottenere il riconoscimento giuridico della predetta fondazione; Ritenuto che la stessa ha per iscopo opere di beneficenza privata e pubblica e di culto e che alle spese occorrenti devesi provvedere coll'annua rendita di lire 2,058 costituita sopra alcuni stabili di proprietà dei fondatori; Veduta la deliberazione in proposito emessa dalla giunta provinciale amministrativa di Arezzo; Vedute le leggi 3 agosto 1862, n. 753 e 5 giugno 1850, n. 1037; Udito l'avviso del consiglio di Stato; Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. La fondazione istituita dai fratelli Luigi e Giovanni Casini, con atto del 5 gennaio 1839, in Palazzolo, frazione del comune di Monte San Savino è eretta in ente morale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 6 settembre 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 26 settembre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 163. Fumagalli. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-06;3924#art-1

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Art. 1 Che erige in ente morale la fondazione istituita dai fratelli Luigi e Giovanni Casini in Palazzolo, frazione del comune di Monte S. Savino (Arezzo). — Testo vigente | Portale Normativo