Art. 1

In vigore dal 18 ott 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le deliberazioni 30 marzo e 29 giugno 1890, con le quali il consiglio comunale di Gardone Val Trompia determinava di promuovere l'istituzione di un asilo infantile, affidandone l'incarico ad una speciale commissione e concorrendo all' impianto ed al mantenimento della nuova opera pia, colla concessione dei locali e di un sussidio annuo; Vista la domanda presentata dalla detta commissione per ottenere la erezione dell'asilo in ente morale; Visti gli atti, dai quali risulta che il detto asilo, mercè il concorso del municipio, di altri enti morali e di privati trovasi sufficientemente fornito di mezzi per aver vita duratura; Vista la deliberazione colla quale la giunta provinciale amministrativa di Brescia ha espresso voto favorevole all'esaudimento della detta domanda; Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'asilo infantile di Cardone Val Trompia è eretto in ente morale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di tarlo osservare. Dato a Monza, addì 6 settembre 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 24 settembre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 150. Fumagalli. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-06;3919#art-1

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Art. 1 Che erige in ente morale l'asilo infantile in Gardone Val Trompia. — Testo vigente | Portale Normativo