Art. 1

In vigore dal 18 ott 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA. Veduta la deliberazione del consiglio comunale di Pentone, in data 10 maggio 1890, con la quale si chiede la sovrana Nostra autorizzazione per la trasformazione di quel monte frumentario in una cassa di prestanze agrarie e l'approvazione dello statuto organico del nuovo istituto, il quale potrà disporre di un capitale in denaro di oltre lire 5,000; Veduta la deliberazione della giunta provinciale amministrativa di Catanzaro in data 19 luglio 1890; Veduta la legge 3, agosto 1862 sulle opere pie; Udito l'avviso del consiglio di Stato; Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . È autorizzata la trasformazione del monte frumentario di Pentone in una cassa di prestanze agrarie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-06;3918#art-1

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