Art. 1
In vigore dal 16 ott 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione del 26 marzo 1890 del consiglio comunale di Stella Cilento, con la quale si è stabilito in lire 200 il massimo della tassa di famiglia da applicarsi nel corrente anno, e cioè in eccedenza al limite normale fissato dal regolamento della provincia di Salerno;
Veduta la deliberazione 29 maggio successivo della giunta provinciale amministrativa di Salerno, che approva quella succitata del comune di Stella Cilento;
Veduto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, numero 4513;
Veduto l'articolo 3 del detto regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune di Stella Cilento di applicare nel 1890 la tassa di famiglia col massimo di lire duecento (L. 200).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 6 settembre 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 23 settembre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 136. Fumagalli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. SEISMIT-DODA.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-06;3912#art-1