Art. 1
In vigore dal 19 ott 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la istanza del comune di Auronzo, diretta a conseguire la Nostra autorizzazione ad accettare la eredità lasciatagli dalla fu Maria Valentina Vecellio Larice, con testamento pubblico del 16 marzo 1890 nei rogiti del notaio Giuseppe Ciani, per la fondazione di un ospedale a favore degli ammalati poveri del comune, e per ottenere inoltre la erezione in ente morale dell'ospedale stesso sotto il titolo «Ospedale civile di Auronzo»;
Visto il testamento suddetto, e gli altri atti, dai quali risulta che la eredità complessivamente ammonta a lire 40,000;
Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Auronzo 27 marzo e 21 aprile 1890, con le quali si è stabilito di concorrere alla istituzione dell'ospedale con un annuo sussidio di lire 2,000;
Vista la decisione della giunta provinciale amministrativa di Belluno 15 maggio 1890;
Viste le leggi 3 agosto 1862, n. 753 e 5 giugno 1850, n. 1037, non che il regio decreto 26 giugno 1864, numero 1817;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Il comune di Auronzo è autorizzato ad accettare la eredità Vecellio Larice per la fondazione di un ospedale a favore degli ammalati poveri del comune stesso.
Detto istituto, col titolo di «Ospedale civile di Auronzo», viene eretto in corpo morale, con obbligo all'amministrazione comunale di presentare entro congruo termine alla Nostra approvazione lo statuto organico per la normale gestione di esso.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 3 settembre 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 26 settembre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 162. Fumagalli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. CRISPI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-03;3923#art-1