Art. 1
In vigore dal 18 ott 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la istanza degli amministratori dell'orfanotrofio femminile da fondarsi in Sassocorvaro, diretta a conseguire la erezione in ente morale del pio istituto sotto il titolo di «Orfanotrofio Femminile Massajoli» l'approvazione del relativo statuto organico, nonché la Nostra autorizzazione ad accettare la eredità a favore del pio luogo disposta dal fu canonico G. Francesco Massajoli con testamento olografo del 13 giugno 1881, nei rogiti del notaio Alfonso Rossi;
Visto il testamento suddetto e gli altri atti, dai quali risulta che la eredità Massajoli ammonta a lire 26,166.45;
Visto lo schema di statuto organico presentato per la normale gestione dell'orfanotrofio;
Vista la deliberazione 26 giugno 1888 della deputazione provinciale di Pesaro;
Viste le leggi 3 agosto 1862, n. 753 e 5 giugno 1850 n. 1037, nonché il regio decreto 26 giugno 1864n. 1817;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È eretto in ente morale l'orfanotrofio femminile Massajoli in Sassocorvaro, ed è approvato il relativo statuto organico in data 20 agosto 1890, composto di 17 articoli, a condizione che nello statuto medesimo sieno introdotte le seguenti aggiunte e modificazioni:
All'art. 7, n. 3, si aggiunga l'inciso: i quali mandati di pagamento però non possono costituire titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti della firma del presidente e del membro anziano.
L'articolo 10, ultimo comma, sia così redatto: Il verbale è letto all'adunanza e firmato da tutti i membri che vi sono intervenuti.
Il detto statuto sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-03;3916#art-1