Art. 1

In vigore dal 14 ott 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; Viste le deliberazioni 29 marzo e 18 giugno 1890, della giunta provinciale amministrativa di Caltanissetta, colle quali si adottano alcune modificazioni al regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni di quella provincia, approvato con regio decreto 24 novembre 1887; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze. Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvata la deliberazione del 29 marzo 1890, della giunta provinciale amministrativa di Caltanissetta, colla quale viene soppresso il 3° alinea dell'° del regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia, così concepito: «Sono esenti dalla tassa le bestie da tiro, da sella e da soma, che sebbene dimorino nel territorio del comune che impone la tassa, pure si appartengono ad individui residenti in altro comune.» È pure approvata la deliberazione della stessa giunta amministrativa in data 18 giugno 1890, in virtù della quale negli articoli 2 e 13 del detto regolamento, alle parole: deputazione provinciale, sono sostituite le seguenti: giunta provinciale amministrativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 3 settembre 1890. UMBERTO. Registrato alla corte dei conti addì 13 settembre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 130. Fumagalli. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. SEISMIT-DODA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-03;3911#art-1

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