Art. 1

In vigore dal 30 ott 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, relativa all'espropriazione forzata per causa di pubblica utilità; Vista la domanda presentata dal municipio di Monte San Savino, affinché sia dichiarata di pubblica utilità la espropriazione di tre vani sottostanti alla loggia del Sangallo nel comune di Monte San Savino di proprietà del signor Lorenzo Lucaccini; Visto che furono adempiute le formalità prescritte dalla legge sovra nominata; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È dichiarata di pubblica utilità a favore del municipio di Monte San Savino l'espropriazione forzata di tre vani sottostanti alla loggia di Sangallo in comune di Monte San Savino, e di proprietà del signor Lorenzo Lucaccini. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Bergamo, addì 1° settembre 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 6 ottobre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 194. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. P. BOSELLI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-01;3939#art-1

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Art. 1 Che dichiara di pubblica utilita' a favore del municipio di Monte San Savino l'espropriazione di tre vani sottostanti alla loggia di Sangallo di proprieta' Lucaccini. — Testo vigente | Portale Normativo